RICORSO PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

RICORSO PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

RICORSO PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI ANTECEDENTI L’ANNO 2020 VERSATE DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICA, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE E DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DAGLI PSICOLOGI MILITARI

RICORSO RISERVATO ALLE PROFESSIONI SANITARIE MILITARI

 

Roma, 19 giugno 2020

 

  • QUADRO NORMATIVO, TERMINI DELLA QUESTIONE E MOTIVI DELL’AZIONE
  1. Obbligo di iscrizione all’albo.

Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946, all’art. 10 disponeva che “I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’albo”. L’iscrizione agli albi professionali era quindi obbligatoria solo per i liberi professionisti e facoltativa (se non vietata) per i dipendenti pubblici che esercitassero mansioni corrispondenti alla loro professionalità. In ogni caso, la disciplina dell’Ordine professionale era ammessa solo per attività estranee all’impiego presso la P.A.

Solo 60 anni dopo, con la legge 43/2006, il legislatore ha previsto espressamente, al comma 2 dell’art. 3, che “L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i pubblici dipendenti […]”.

Nonostante il chiaro dato normativo, il Ministero Difesa ha sostenuto che “L’obbligo di iscrizione all’albo professionale, introdotto dalla L. 43 del 2006, non sembra possa trovare applicazione anche nei confronti del personale infermieristico e tecnico sanitario militare che svolge la propria attività esclusiva­mente all’interno dell’istituzione che lo arruola e lo forma, sottoponendo a una disciplina e a vincoli particolari che lo collocano in una situazione atipica rispetto agli altri dipendenti pubblici, quali la preclusione, salvo che nei casi autorizzati di cui sopra, all’esercizio della libera professione”.

Con la novella legislativa della legge 11 gennaio 2018, n. 3, (cosiddetta Legge Lorenzin), è stato apportato un profondo riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie prevedendo, fra l’altro, la trasformazione in ordini delle relative Federazioni nazionali dei preesistenti collegi professionali (art. 4) e stabilendo, all’art. 5, comma 2, che “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e’ necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.”

  1. Su chi grava la tassa di iscrizione all’albo.

Sotto la vigenza della L. 43/2006 la presa di posizione dell’Amministrazione di non ritenerla appli­cabile agli infermieri militari era evidentemente mirata ad evitare la propria obbligazione giuridica di rim­borsare la quota di iscrizione all’albo versata dal personale in parola. Obbligazione, questa, derivante dall’art. 1719 cc. secondo cui il mandante (nel nostro caso l’AD) è obbligato a tenere indenne il mandatario  da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito (pagamento della quota di iscrizione all’albo) in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

Sulla questione si è anche espresso il Tribunale di Pordenone che, interessato dagli infermieri della locale ASL, con sentenza del 6 settembre 2019 n. 116, confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, ha stabilito che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale degli infermieri, la relativa tassa di iscrizione grava in capo al datore di lavoro.

Detta obbligazione è stata chiaramente esplicitata dal Decreto Legislativo n. 173 del 2019 che, novellando il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) ha introdotto, all’articolo 212, il Comma 3-bis a mente del quale, «a decorrere dal 2020, l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 10 febbraio 2006, n. 43».

  1. Oggetto del ricorso

Posto che la norma con cui è stata prevista formalmente l’obbligatorietà dell’iscrizione è la L. 43 del 2006 e che quindi già dalla pubblicazione di quella norma ricorreva l’AD era tenuta (prima in base al richiamato 1719 cc. e poi ai sensi della L. 3/2018) a farsi carico delle spese di iscrizione dei militari-sanitari legati dal vincolo di esclusività con l’Amministrazione, il ricorso è volto a vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere dal Ministero Difesa il rimborso delle tasse di iscrizione non solo dal 2020 così come previsto dall’art. 212 del COM ma dal 2010 (considerando che il periodo anteriore al 2010 è coperta da prescrizione).

  • PERSONALE INTERESSATO

Può partecipare al ricorso tutto il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché gli psicologi militari.

  • PROCEDURA E COSTI E TEMPI DI ADESIONE.

Il ricorso sarà collettivo, ovvero unico per tutti gli aderenti, e sarà presentato al TAR Lazio.

La quota di partecipazione per gli iscritti all’Unità ProSanFAP di As.So.Di.Pro. sarà di € 60,00 pro capite al momento dell’adesione e di ulteriori € 60,00 solo in caso di buon esito del ricorso.

Lo studio è a disposizione anche per assistere eventuali ricorrenti non iscritti all’Unità ProSanFAP di As.So.Di.Pro. ma, in tal caso, la quota di partecipazione verrà concordata separatamente in base al tariffario professionale.

Le adesioni dovranno pervenire presso lo studio del sottoscritto Avv. Enrico Antonio Cleopazzo, Via Roma n. 35, 33085 Maniago (PN), entro il 31.07.2020.

  • DOCUMENTI NECESSARI PER ADERIRE AL RICORSO.

Per poter aderire al ricorso l’interessato dovrà far pervenire al citato indirizzo dello studio del sottoscritto i seguenti documenti:

  • procura ad litem (all. 1). Il documento andrà opportunamente compilato secondo il modello di cui all’all. 1 bis usando il carattere word “times new roman”, dimensione 12; andrà quindi stampato, firmato a mani (firma apposta a penna) e spedito in originale;
  • informativa trattamento dati personali secondo la normativa sulla privacy (all. 2) Il documento andrà opportunamente compilato secondo il modello di cui all’all. 2 bis usando il carattere word “times new roman”, dimensione 12; andrà quindi stampato, spuntata la casella “presto il consenso”, firmato a mani (firma apposta a penna) e spedito in originale;
  • scheda notizie (all. 3) Il documento andrà opportunamente compilato secondo il modello di cui all’all. 2 bis usando il carattere word “times new roman”, dimensione 12; andrà quindi stampato, firmato a mani (firma apposta a penna) e spedito in originale;
  • fotocopia di un documento di identità (carta di identità o tesserino militare) in corso di validità;
  • fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria;
  • fotocopia delle ricevute di versamento delle annualità di iscrizione all’albo oppure certificazione dell’OPI provinciale di appartenenza attestante le quote versate e le eventuali spese sostenute;
  • fotocopia della distinta di pagamento della quota di adesione di € 60,00 da versare mediante bonifico all’IBAN: IT42X0306912504100000005430;
  • COMUNICAZIONI DELLO STATO DEL RICORSO.

L’adesione al ricorso prevede che le comunicazioni dello Studio legale relative allo stato del ricorso (data udienza, perenzione, sentenza e ogni altra comunicazione di interesse del ricorrente) vengano effettuale attraverso la e-mail ai recapiti forniti al momento dell’adesione.

  • Documenti ricorso (Clicca sui nomi degli allegati per visualizzarli e scaricarli)

      All. 1 Procura ad litem

      All. 2 Informativa privacy GDPR

      All. 3 Scheda notizie

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